La Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani riconosce l’abbandono della propria religione come un diritto umano legalmente protetto dal Patto internazione sui diritti civili e politici poiché la libertà di avere o di adottare una religione o credo necessariamente implica la libertà di scegliere e il diritto di modificare il proprio credo o religione corrente con un altro o con un pensiero ateo.
L’articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo recita: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Malgrado la carta dei diritti umani lo vieti in alcune nazioni l’apostasia è punita, talvolta è prevista anche la pena di morte.
Nell’Islam l’apostasia non è ammessa e la ridda (termine per indicare l’apostasia) comporta l’applicazione di una delle pene-hadd (la parola hadd sta a indicare il “limite, confine” imposto da Allah all’operato umano) previste esplicitamente dal Corano. Il murtadd (apostata) viene sanzionato con la pena capitale se l’atto non sia avvenuto per sfuggire alla morte o a un pericolo grave per sé o per i propri cari e se sia stato compiuto con la precisa intenzione ( niyya ) di abbandonare la “vera fede”.
Al colpevole viene imposto un periodo di riflessione da compiere in stato di reclusione (le scuole giuridiche divergono circa la durata temporale, anche se l’orientamento è portato a concedere 3 giorni al reprobo) dopo la quale o si torna alla primitiva condizione di musulmano o si affronta la pena di morte. Dalla pena è escluso chiunque si trovi in stato di insanità di mente, anche temporanea, mentre la dottrina prevede un trattamento assai più lieve per la donna, per la quale non si indica in linea di massima un limite temporale per il suo possibile pentimento.
È da ricordare che, in alcuni paesi, ad esempio l’Afghanistan, la famiglia del coniuge dell’apostata ha in pratica il diritto di eseguire per suo conto la pretesa pena coranica di morte, a salvaguardia dell’onore familiare così fortemente vilipeso, senza essere chiamato a renderne conto in giudizio.
Secondo gli ‘ulamā’ la Shari‘a consentirebbe la pena di morte in quattro casi: omicidio ingiusto di un musulmano, adulterio, bestemmia contro Allah (da parte di persone di qualunque fede) e apostasia (ridda) ciò nonostante viene invocata regolarmente per giustificare i casi di condanna a morte per omosessualità in stati come l’Iran, la Nigeria o l’Arabia Saudita.








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